RLS – Rappresentante dei Lavoratori
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito a livello aziendale, territoriale o anche di sito produttivo. Il RLS va eletto o designato in tutte le aziende ed unità produttive, in altre parole è una figura obbligatoria in ambito di sicurezza sul lavoro. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina del Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione, questo perché potrebbero subentrare “conflitti d’interesse”, dato che il RSPP è figura rappresentante il Datore di Lavoro.
Nel Caso in cui non si proceda alle previste elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questo perché, come detto in precedenza, il RLS è figura necessaria e obbligatoria per Legge.
Esercita le competenze del R.L.S. nei termini e con le modalità previste per il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza aziendale. Il R.L.S. Territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità ed anche del termine di preavviso individuati dai previsti accordi. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
Un Tecnico sarà a tua disposizione
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