RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Servizio Prevenzione e Protezione

RLS - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza svolge le funzioni di controllo sulle attività sviluppate dall'Azienda in materia di sicurezza e salute sul lavoro, al fine di rappresentare e tutelare i lavoratori.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito a livello aziendale, territoriale o anche di sito produttivo. Il RLS va eletto o designato in tutte le aziende ed unità produttive, in altre parole è una figura obbligatoria in ambito di sicurezza sul lavoro. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina del Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione, questo perché potrebbero subentrare “conflitti d’interesse”, dato che il RSPP è figura rappresentante il Datore di Lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può essere eletto nelle aziende: 
  • fino a 15 lavoratori, dai lavoratori stessi.
  • con più di 15 lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso in cui non ci siano rappresentanze sindacali in azienda, allora viene eletto direttamente dai lavoratori.
Il numero minimo di RLS è determinato dal numero di lavoratori, e quindi:
  • Fino a 200 lavoratori: 1 RLS
  • Da 201 a 1000 lavoratori: 3 RLS
  • Oltre i 1000 lavoratori: 6 RLS

Nel Caso in cui non si proceda alle previste elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questo perché, come detto in precedenza, il RLS è figura necessaria e obbligatoria per Legge.

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale:

Esercita le competenze del R.L.S. nei termini e con le modalità previste per il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza aziendale. Il R.L.S. Territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità ed anche del termine di preavviso individuati dai previsti accordi. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.

Cosa può fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
  • Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
  • Riceve le informazioni e le documentazioni aziendali in merito alla valutazione dei Rischi.
  • Promuove, propone e formula osservazioni sulle attività di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Riceve una Formazione adeguata.
  • Può fare ricorso alle autorità competenti.
  • Dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico. 
  • Partecipa alla riunione periodica prevista dal Decreto Legislativo 81/08.
  • Riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Deve rispettare le disposizioni in materia di Privacy e del segreto industriale.
  • Riceve copia del Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato su:
  • Valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione nonché verifica della prevenzione in azienda.
  •  Designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, ma anche quella per gli addetti alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, ed evacuazione.
  • Designazione del medico competente.
  • Organizzazione della formazione.

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