Il Paino Sicurezza e Coordinamento è previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in Italia), ha l’obiettivo di garantire che tutte le fasi di lavoro siano pianificate tenendo in considerazione la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La sua redazione è obbligatoria per i cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici e deve essere curata dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione.
Il PSC dettaglia le misure preventive e protettive da adottare, i dispositivi di protezione individuale necessari, le procedure di lavoro sicuro da seguire, nonché le modalità di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori. Inoltre, deve includere una stima del costo della sicurezza, che rappresenta la quantificazione economica degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza previste. Questa stima è importante per garantire che le risorse economiche siano adeguatamente allocate per la sicurezza sul cantiere.
Il PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento non solo è un documento utile e necessario ma anche obbligatorio. Il PSC è redatto con l’obiettivo di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo di tutti i rischi di lavoro nella specifica area di intervento. Quanto detto precedentemente l’eliminazione o la riduzione dei rischi avviene mediante azioni di prevenzione e protezione. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile.
La redazione del PSC richiede una profonda conoscenza delle normative vigenti, delle tecniche di lavoro e dei rischi specifici del settore edile. È indispensabile una collaborazione stretta tra il coordinatore per la sicurezza, il committente, i progettisti e le imprese esecutrici per assicurare che il piano sia realistico e applicabile. L’efficacia del PSC dipende dalla sua capacità di adattarsi alle dinamiche e alle esigenze specifiche del cantiere, nonché dall’impegno di tutti gli attori coinvolti nel rispettare e far rispettare le misure di sicurezza previste.
Il PSC deve contenere almeno i seguenti elementi:
- L’indirizzo del cantiere nonché la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
- Una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, e quindi l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nello specifico, a cura del coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dovranno essere individuati i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- Una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con specifico riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, nonché alle lavorazioni ed alle loro possibili interferenze;
- Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.
- Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
Inoltre, il PSC deve contenere:
- L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune.
- Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.
- La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sotto fasi di lavoro, che costituiscono il crono programma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- La stima dei costi della sicurezza.
- Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle
scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. - Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
- L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC.
- Le caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- L’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
- I lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante.
In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia di cantiere l’analisi dei seguenti elementi:
- Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni.
- I servizi igienico-assistenziali.
- La viabilità principale di cantiere.
- Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo.
- Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali.
- La dislocazione degli impianti di cantiere.
- La dislocazione delle zone di carico e scarico.
- Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti.
- Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sotto fasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa.
Di seguito alcuni esempi di Rischi specifici da considerare nel PSC:
- Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.
- Seppellimento da adottare negli scavi.
- Caduta dall’alto.
- Insalubrità dell’aria nei lavori in galleria.
- Instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria.
- Derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto. - Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere.
- Derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
- Elettrocuzione.
- Rumore.
- Uso di sostanze chimiche.
Ancora qualche dettaglio sul Piano Sicurezza e Coordinamento:
Quindi, Il Piano Sicurezza e Coordinamento è costituito da una relazione tecnica ad anche da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare. Infatti la relazione tecnica e le prescrizioni sono atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con specifico riferimento ai rischi derivanti da:
- possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati.
- da attività di scavo.
- la stima dei costi.
Infine, il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Piano Sicurezza e Coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria.