SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi anche detto S.P.P. è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda per le attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

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Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi deve provvedere:
  1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 
  2. ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  6. fornire ai lavoratori le informazioni inerenti la sicurezza e salute sul lavoro.

I responsabili e gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione  devono essere in numero sufficiente rispetto alle peculiarità aziendali. i R.s.p.p. e gli A.s.p.p. devono possedere delle specifiche capacità e requisiti professionali, devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, ed essere in possesso, inoltre, di un attestato di frequenza con verifica di apprendimento, a specifici Corsi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio prevenzione e Protezione, di primo soccorso e di prevenzione incendi, nei seguenti casi di Aziende:
  1. Artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  2. Agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  3. Pesca fino a 20 lavoratori;
  4. Altre aziende fino a 200 lavoratori.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro assuma persone e ricorra a servizi esterni, non è in nessun caso esonerato dalle proprie responsabilità in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.  Il Datore di Lavoro deve istituire comunque il Servizio di Prevenzione e Protezione internamente all’azienda nei seguenti casi:

  • aziende industriali di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 17 agosto 1999;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti e installazioni di cui all’art. 7, 28 e 33 del Decreto legislativo 19 marzo 1995;
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
I componenti del Servizio Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni a loro affidate.

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