DVR AZIENDALE

Quali sono le aziende che si devono dotare del Documento Valutazione Rischi (DVR), e cosa cambia rispetto al passato?

Il Documento Valutazione Rischi (DVR) viene redatto per individuare i rischi presenti all’interno di un’azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Riferimenti normativi

Il Documento Valutazione Rischi è oggetto degli art. 17 e 28 del Decreto Legislativo n.81 chiamato anche Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
E’ oggetto anche dell’art.29 che ha subito successive modifiche ai sensi del Decreto Legislativo n.106 del 2009.

Novità rispetto al passato

A partire dal 1 giugno del 2013 anche le aziende di piccole dimensioni hanno l’obbligo di munirsi del Documento Valutazione Rischi che fino a quella data era un documento necessario solo per le aziende di grandi dimensioni.

In precedenza per le aziende con meno di 10 dipendenti bastava una semplice autocertificazione, oggi invece il Documento Valutazione Rischi deve essere presentato da tutte la attività anche da uffici, negozi, studi professionali, in base a procedure standardizzate e la figura incaricata di redigerlo è il datore di lavoro.

Sanzioni

In base alla normativa vigente in materia di sicurezza la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro può essere sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o con una multa da da 2.500 euro a 6.400 euro.

La revisione del DVR

Nuove disposizioni sul DVR nascono dall’ar. 29 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che è stato rivisto dal Decreto Legislativo n.106 del 2009.
L’art. 29 si riferisce alla revisione del Documento Valutazione dei Rischi che deve essere effettuata qualora intervengano le seguenti condizioni:

  • modifiche significative nell’organizzazione aziendale come possono essere l’acquisto di nuovi macchinari, cambi di sede, ristrutturazioni, apertura di una sede distaccata;
  • infortuni importanti o malattie professionali;
  • in caso di indicazione da parte della sorveglianza sanitaria;
  • quando si verificano nuove nomine nell’organigramma della sicurezza;
  • ogni volta che gli aggiornamenti normativi lo rendono necessario

Il Documento Valutazione dei Rischi deve avere una data certa che ne attesta la sottoscrizione, deve cioè essere certificata la data di elaborazione. La validità del Documento è data anche dalle firme congiunte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) oppure del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e del medico competente se nominato.

Lo scopo di questa procedura è quello di poter dimostrare che è stata effettuata una valutazione o una rielaborazione del precedente documento prima del verificarsi di un eventuale infortunio o prima che intervenga un’ispezione da parte degli enti autorizzati.

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