COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Incarico di Coordinatore della sicurezza CSP/CSE

Il Coordinatore della Sicurezza chi è e cosa fa:

Il coordinatore della sicurezza è una figura professionale di fondamentale importanza all’interno di qualsiasi cantiere edile o ambiente di lavoro dove si richieda una gestione attenta dei rischi per la salute e la sicurezza. Questo ruolo è definito e normato da specifiche leggi e regolamenti, che variano a seconda del paese, ma che convergono sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle normative vigenti. Il coordinatore per la sicurezza non è solo un supervisore, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutto ciò che concerne la prevenzione degli infortuni e la gestione delle situazioni di emergenza.

Le responsabilità di un coordinatore della sicurezza sono molteplici e spaziano dalla valutazione dei rischi alla pianificazione delle misure di sicurezza, dalla formazione del personale sull’uso corretto delle attrezzature e delle procedure di sicurezza, al monitoraggio costante delle condizioni di lavoro. Questa figura professionale deve inoltre assicurarsi che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati sui potenziali pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro e che siano messi in condizione di operare in modo sicuro. È inoltre responsabile della redazione e dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei cantieri temporanei o mobili.

Dettagli sul Coordinatore della Sicurezza:

Diventare un coordinatore della sicurezza richiede una solida formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, spesso supportata da specifici percorsi di studi o qualifiche professionali. È indispensabile possedere una buona conoscenza delle leggi e delle normative vigenti, nonché delle migliori pratiche nel campo della prevenzione degli infortuni e della gestione delle emergenze. La capacità di comunicare efficacemente, di lavorare in team e di risolvere problemi complessi sono altrettante competenze chiave per chi aspira a ricoprire questo ruolo cruciale all’interno delle organizzazioni.

Cantiere Temporaneo o Mobile:

Per Cantiere Temporaneo o Mobile si indica qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Obblighi del Coordinatore in fase di progettazione:
  • Può incidere nelle scelte progettuali.
  • E’ responsabile della redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed anche del fascicolo tecnico.
  • Predispone un fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera.
  • Viene sanzionato in caso di inadempienza.
Obblighi del Coordinatore in fase di esecuzione:
  • Verifica, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
  • Controlla, l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, e ne assicura la coerenza con quest’ultimo.
  • Adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche applicate.
  • Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
  • Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
  • Contesta alle imprese e ai lavoratori autonomi le inosservanze di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.
  • Organizza tra i Datori di Lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività.
  • Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, le lavorazioni.
Requisiti del Coordinatore della sicurezza:
  • Laurea Magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, DA LM-20 A LM-35, LM-69, LM-73, LM-74.
  • In alternativa, Laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 5 maggio 2004. Nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
  • Oppure Laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto d.m. 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al citato d.m. 4 agosto 2000. Nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
  • Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. Nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

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